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marzo 2025

MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI ANZIANITA’ (RIA) PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Negli ultimi tempi, il SINDIP Quadri ha ricevuto molte domande riguardo alla maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) per i dipendenti pubblici.

È fondamentale per noi del SINDIP Quadri fornire informazioni chiare e accurate ai nostri iscritti, affinché non ci siano malintesi o false aspettative.

È essenziale comprendere che i requisiti per beneficiare di questa misura possono variare e non tutti i lavoratori hanno diritto a beneficiarne.

È importante sottolineare che, ove ne ricorrano i presupposti, il ricorso dinnanzi all’Autorità Giudiziaria è un’azione promossa dal singolo lavoratore.

Di cosa parliamo

I lavoratori che non hanno mai presentato ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria, nonostante abbiano soddisfatto i requisiti, non possono intraprendere azioni legali oggi, poiché il termine di prescrizione è scaduto nel 1999. Ciò ha ripercussioni rilevanti riguardo al riconoscimento della RIA, anche in relazione al TFR e alla pensione, quindi non potranno godere di alcun aumento automatico da parte delle rispettive Amministrazioni Pubbliche.

Chiariamo meglio la cornice di riferimento

L’articolo 9, comma 4, del DPR 44/1990 stabiliva il riconoscimento della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) per il personale che, al 1° gennaio 1990, avesse maturato un’anzianità di almeno cinque, dieci o venti anni di servizio effettivo.

Tuttavia, con l’articolo 51, comma 3, della legge del 23 dicembre 2000 n. 388, i benefici legati a questa maggiorazione sono stati limitati solo ai periodi di anzianità acquisiti entro il 31 dicembre 1990, determinando, di conseguenza, numerosi ricorsi per il riconoscimento della RIA da parte dei lavoratori che avevano raggiunto i requisiti di anzianità nel triennio 1991-1993.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza 11/01/2024 n. 4, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il fatto che introduce una norma innovativa ad efficacia retroattiva, ponendola in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dalla Costituzione.

La Corte, infatti, in ossequio al principio di irretroattività della legge, ha annullato la norma che aveva escluso l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, riservandola solo a quelli con requisiti maturati fino al 1990.

Tale articolo, infatti, è intervenuto retroattivamente per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto ad ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.

La sentenza ha innanzitutto chiarito che il controllo di costituzionalità delle leggi retroattive diviene “ancor più stringente” qualora l’intervento legislativo “incida su giudizi ancora in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un’amministrazione pubblica”, essendo precluso al legislatore “di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio”.

In altre parole, la sentenza della Corte stabilisce che avevano diritto alla maggiorazione della RIA anche coloro che maturavano il requisito di anzianità nel periodo 1991-1993, al contrario di quanto stabilito dal suddetto art. 51, comma 3 della legge 388/2000.

La sentenza, inoltre, ha efficacia rispetto alle cause ancora in corso.

I lavoratori ancora in servizio o in pensione che rientrano nei requisiti previsti per beneficiare della maggiorazione RIA, in forza di questa sentenza della Corte Costituzionale, sono solo coloro che abbiano interrotto la prescrizione quinquennale prima della scadenza della richiesta, provvedendo a reiterarla puntualmente prima della decorrenza dei termini di cinque anni (ad esempio, la prima comunicazione di interruzione della prescrizione sarebbe dovuta materializzarsi entro il 31/12/1998, la seconda entro il 31/12/2003, la terza entro il 31/12/2008, e così via).

In aggiunta, i potenziali destinatari sono quelli che hanno fatto ricorso contro il rifiuto della maggiorazione RIA e il cui procedimento è stato temporaneamente sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma.

Infine, i possibili beneficiari sono coloro che – come detto – abbiano ancora un giudizio di qualunque grado ancora pendente oppure dal deposito della sentenza non siano trascorsi più di sei mesi e quindi la stessa non sia passata in giudicato.

Cosa fare se hai bisogno di supporto?

Se hai domande o necessiti di assistenza per la tua situazione specifica, non esitare a contattarci.

I nostri esperti sono a disposizione per offrirti il supporto necessario su questo delicato tema e aiutarti a orientarti tra le varie opportunità disponibili.

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ottobre e novembre 2023/Marketing

VOLANTINAGGIO: SEDE CENTRALE POSTE ITALIANE

Nei giorni 18 ottobre e 10 novembre il SINDIP nell’ambito dell’esercizio delle attività sindacali ha svolto un’opera di proselitismo.
L’iniziativa pubblicitaria si è sviluppata solo per i due giorni sopra indicati ed esclusivamente nei seguenti orari:
dalle ore 8:00 fino alle ore 10:00 davanti ai seguenti ingressi di Poste Italiane:

  • Viale Europa 147;
  • Viale Europa 175;
  • Viale Europa 190;
  • Viale Asia 67:
  • Ingresso Poste Italiane Metro fermata Eur Palasport.

Sono state utilizzate in totale 5 (cinque) hostess professioniste ed 1 (uno) steward per dette attività con le dovute autorizzazioni del Comune di Roma. Ognuna delle persone incaricate indossava una t-shirt con logo SINDIP fronte e nel retro della maglietta. Sono stati distribuiti 5mila volantini e altrettante brochures/depliants del SINDIP. Qui è visibile il testo del volantino distribuito: CLICCA QUI

Di seguito la galleria multimediale con alcune foto

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agosto, 2023/Lavoro

LAVORO: ABOLITO IL SEGRETO SALARIALE

Addio al segreto salariale. Infatti, lavoratori e lavoratrici hanno diritto a sapere quanto sono pagati i colleghi e le colleghe e sono vietate tutte le clausole contrattuali che limitino la facoltà dei lavoratori di rendere nota la propria retribuzione. A stabilirlo, tra l’altro, è la direttiva UE 2023/970, finalizzata a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e relativi meccanismi di applicazione (c.d. direttiva sul gender pay gap). La direttiva è in vigore dal 6 giugno e gli stati membri hanno tempo fino al 7 giugno 2026 per recepirla. (fonte: #ItaliaOggi Sette 21-8-2023)

gennaio, 2023/ Legale